Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica
Art. 22 – Soggetti esenti dall’Irpeg
1. Al comma 1 dell’articolo 88 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: “i comuni” sono inserite le seguenti: “i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi”.
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