lunedì 29 giugno 2009

Testo statuto



STATUTO
della
 CONSULTA NAZIONALE
della proprietà collettiva

Art. 1 – Denominazione e sede
E’ costituita l’Associazione “CONSULTA NAZIONALE” della proprietà collettiva.
Essa ha la sua sede in Trento presso il Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive dell’Università degli Studi di Trento, in via Prati, 2 – 38100 Trento.
Altre sedi regionali possono essere istituite in tutto il territorio italiano.

Art. 2 – Finalità
L’Associazione si propone di conservare, sviluppare ed approfondire le peculiarità storiche, culturali, istituzionali, giuridiche ed economiche delle proprietà collettive, dei domini civici, degli usi civici e delle risorse naturali di collettivo godimento, nell’ottica della propria vocazione europea attraverso ricerche, iniziative e manifestazioni idonee ad una maggiore conoscenza dell’argomento ed alla difesa e valorizzazione dei domini e dei diritti collettivi. Essa si propone altresì la predisposizione, e presentazione al finanziamento, di progetti di utilità generale e di tipo dimostrativo-esemplare a livello nazionale. L'Associazione può partecipare inoltre ai tavoli di concertazione e programmazione territoriale, a livello nazionale ed europeo.
L’Associazione non ha scopi commerciali e di lucro ed opera sull’intero territorio italiano. Essa
a) assiste e tutela i soggetti rappresentativi della proprietà collettiva locale, su richiesta e accordo specifico, nelle forme di rito, in tutte le azioni amministrative e giudiziarie;
b) svolge attività di sensibilizzazione alla buona conservazione dei patrimoni agro-silvo-pastorali e al rispetto del loro valore ambientale, coordinandosi con i piani paesistici degli ambiti di conservazione.
c) pubblica, divulga e commenta studi, ricerche, normative statali e regionali riguardanti gli usi civici e i beni collettivi, sentenze degli organi giudiziari competenti;
d) organizza, anche per terzi, convegni riguardanti i fini istituzionali dell’Associazione;
e) predispone e propone progetti di recupero, valorizzazione e sviluppo delle Proprietà Collettive in ambito nazionale.
f) collabora con istituzioni nazionali, regionali e provinciali, con Università e centri di ricerca attivando, in modo innovativo e per finalità collettive, la collaborazione tra enti e l’integrazione tra fondi, strumenti e attività di gestione.
g) collabora con enti e con altre associazioni internazionali, nazionali e subnazionali aventi scopi e finalità analoghe.
h) intraprende ogni altra iniziativa ritenuta utile al perseguimento dei fini istituzionali dell’Associazione.

Art. 3 – Soci
I Soci sono i soggetti rappresentativi della proprietà collettiva, dei demani o degli usi civici locali che, fattane richiesta al Comitato Direttivo, ne abbiano ottenuto l’accettazione.
Il Comitato Direttivo può formulare l’invito ad associarsi a tutti i Coordinamenti Regionali ed ai soggetti rappresentativi della proprietà collettiva locale, dei domini ed usi civici.
I Soci possono liberamente riunirsi fra loro in Coordinamenti Regionali, per la migliore gestione e rappresentatività delle realtà locali in seno all’Associazione.
L’appartenenza all’Associazione cessa per dimissioni scritte dell’associato, non condizionate da accoglimenti, accettazioni o approvazioni da parte di organi dell’Associazione medesima.

Art. 4 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’associazione:
1) l’Assemblea dei Soci;
2) il Comitato direttivo;
3) il Presidente;
4) il Collegio dei Sindaci.

Art. 5 – L’Assemblea dei Soci
L’Assemblea ordinaria dei Soci è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei soci; essa è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, quando sia trascorsa almeno un’ora dalla prima convocazione.
Essa è convocata dal Presidente.
Il Socio collettivo partecipa all’Assemblea in persona del proprio Legale Rappresentante o suo delegato. Impossibilitato ad intervenire all’Assemblea, potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro Socio che, nel caso, ne esercita il diritto di voto. Ogni socio non può ricevere più di quattro deleghe.
L’Assemblea ordinaria dei Soci è presieduta dal Presidente e delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
L’Assemblea ordinaria dei Soci è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del programma di attività e del bilancio consuntivo.
Spetta all’Assemblea dei Soci la determinazione del numero dei membri elettivi del Comitato Direttivo, del Collegio dei Sindaci che durano in carica 4 (quattro) anni, rieleggibili.
Nell’assemblea ordinaria dei Soci possono essere nominati Soci o Presidenti onorari.
L’Assemblea straordinaria dei Soci viene convocata dal Presidente previa deliberazione del Comitato Direttivo, oppure su richiesta di almeno un terzo dei soci, per deliberare con la  maggioranza dei due terzi dei  voti sui seguenti argomenti:
- la modifica dello Statuto,
- lo scioglimento dell’Associazione e l’eventuale nomina di un liquidatore o di un comitato liquidatore per la devoluzione del patrimonio della stessa,
- la revoca del mandato ai membri elettivi del Comitato Direttivo.
La nomina a qualsiasi carica deriva da elezioni da effettuarsi con votazione diretta, libera e segreta.
Risultano eletti i candidati che abbiano raccolto il maggior numero di voti.

Art. 6 – Comitato direttivo
Il Comitato Direttivo è composto da non meno di cinque membri eletti dall’Assemblea e scelti fra i Soci. Dura in carica quattro anni e possono essere rieleggibili.
Il Comitato direttivo su proposta del più anziano consigliere, nomina fra i suoi membri il Presidente, i Vicepresidenti, i Consiglieri ed il Segretario (vedi art. 9) dell’Associazione.
I Vicepresidenti vengono scelti, preferibilmente, fra i Soci del Consiglio Direttivo che rappresentano i Coordinamenti Regionali, qualora costituiti.
Il Comitato direttivo ha il compito di esaminare ed approvare i programmi di attività dell’Associazione e di valutare la piena rispondenza dell’attività svolta o promossa alle finalità statutarie.

Art. 7 – Il Presidente
Il Presidente rappresenta l’Associazione; convoca e presiede le sedute di tutti gli organi; segue l’attività, l’esecuzione e lo sviluppo dei piani di lavoro, assumendo tutte le iniziative e gli atti necessari allo scopo. Dura in carica (4) quattro anni e può essere rieletto.

Art. 8 – Il Vicepresidente
Il Vicepresidente vicario – sostituisce in ogni funzione il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo. I Coordinamenti regionali fanno parte del Comitato Direttivo per diritto e hanno la figura di vice presidente non vicario. Durano in carica (4) quattro anni e possono essere rieletti.

Art. 9 – Il Segretario
Il Segretario, che può anche non essere Socio, elabora i programmi di attività, ne cura l’esecuzione e coadiuva il Presidente nei suoi compiti. Dura in carica (4) quattro anni e può essere rieletto.

Art. 10 – Il Collegio dei Sindaci
Il collegio dei Sindaci, è composto da 1 presidente, 2 membri effettivi e 2 membri supplenti, che possono anche non essere Soci. Il Collegio dei Sindaci controlla l’attività degli organi della Consulta Nazionale della proprietà collettiva. Dura in carica (4) quattro anni e può essere rieleggibile.

Art. 11 -  Il patrimonio dell’Associazione
Il patrimonio dell’Associazione è costituito attraverso i contributi ordinari e straordinari dei soci, di enti, società o privati, e da qualsiasi altra forma di contribuzione economica o patrimoniale ottenuta dall’Associazione medesima.

Art. 12 – Durata dell’Associazione
La durata dell’Associazione è fissata a tempo indeterminato. In caso di scioglimento il patrimonio sociale e i valori risultanti dalla liquidazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad altri Enti con finalità analoghe.

Art. 13 – Norma di rinvio
Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle altre norme vigenti in materia.

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