venerdì 1 gennaio 2010

STATUTO del Coordinamento Regionale del Veneto della Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva

Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva
Coordinamento Regionale del Veneto
STATUTO

Art. 1 – Denominazione e sede
1. È costituito il Coordinamento Regionale del Veneto della “Consulta Nazionale della proprietà collettiva”, sezione regionale dell’associazione fondata a Roma il 7 marzo 2006 presso il Senato della Repubblica.
2. Esso ha la sua sede istituzionale a Pieve di Cadore (BL), presso il palazzo della Magnifica Comunità di Cadore, e sede operativa a Cortina d’Ampezzo (BL) presso la sede delle Regole Ampezzane. La sede istituzionale e quella operativa possono essere variate con delibera dell’Assemblea Regionale dei Soci.

Art. 2 – Finalità
1. Il Coordinamento si propone di conservare, sviluppare ed approfondire le peculiarità storiche, culturali, istituzionali, giuridiche ed economiche delle forme e istituzioni di proprietà collettiva esistenti, e comunque denominate, nella Regione Veneto, nell’ottica della propria vocazione europea, attraverso ricerche, iniziative e manifestazioni idonee a una maggiore conoscenza dell’argomento e alla difesa e valorizzazione delle realtà e dei diritti collettivi.
2. Esso si propone altresì la predisposizione, e presentazione al finanziamento, di progetti di utilità generale e/o di tipo dimostrativo esemplare a livello regionale, nonché stimola e sostiene la presa di coscienza e la ricostituzione dei soggetti titolari di proprietà collettiva, collaborando alla sensibilizzazione della popolazione locale sul tema e sugli obiettivi della gestione comunitaria del territorio.
3. Il Coordinamento può partecipare, inoltre, ai tavoli di concertazione e programmazione territoriale nella Regione Veneto, ad ogni livello, collaborando alle iniziative di carattere nazionale avviate dalla Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva, ivi compreso il sostegno e la collaborazione con i coordinamenti delle altre regioni italiane e con le proprietà collettive esistenti in Italia e in altre regioni europee.
4. Il Coordinamento non ha scopi commerciali e di lucro ed opera sull’intero territorio della Regione Veneto.
5. Attraverso i suoi legittimi rappresentanti, i propri associati o altri soggetti da questi individuati:
a) rappresenta, assiste e tutela i soggetti rappresentativi della proprietà collettiva;
b) su richiesta e accordo specifico con i singoli enti rappresentativi della proprietà collettiva, interviene nelle forme di rito nelle azioni amministrative e giudiziarie che abbiano rilevanza a livello regionale;
c) svolge attività di sensibilizzazione alla buona conservazione dei patrimoni agro-silvo-pastorali e dei corpi acquei, e al rispetto del loro valore ambientale, coordinandosi anche rispetto le indicazioni dei piani paesistici, degli ambiti di conservazione e dei piani di gestione delle superfici destinate ad attività primarie, nonché ambientali e turistico-ricreative;
d) pubblica, divulga e commenta studi, ricerche, normative statali e regionali riguardanti gli usi civici, i beni collettivi e le sentenze degli organi giudiziari competenti;
e) organizza, anche per terzi, convegni riguardanti i fini istituzionali dell’associazione;
f) predispone e propone progetti di recupero, valorizzazione e sviluppo della proprietà collettiva in ambito regionale;
g) collabora con istituzioni nazionali, regionali e provinciali, con università e centri di ricerca attivando, in modo innovativo e per finalità collettive, la collaborazione tra enti e l’integrazione tra fondi, strumenti e attività di gestione;
h) collabora con enti e con altre associazioni internazionali, nazionali e regionali aventi scopi e finalità analoghe;
i) intraprende ogni altra iniziativa ritenuta utile al perseguimento dei fini istituzionali dell’Associazione.

Art. 3 – Soci
1. Sono Soci del Coordinamento Veneto i soggetti iscritti nel Libro Soci della Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva, quali enti o comitati titolari di diritti o di beni collettivi, con sede nella Regione Veneto.
2. Per l’acquisizione, la perdita o la modifica della qualità di Socio si fa riferimento ai contenuti dello Statuto della Consulta Nazionale.

Art. 4 – Organi del Coordinamento
1. Sono organi del Coordinamento:
1) l’Assemblea Regionale dei Soci;
2) il Direttivo Regionale;
3) il Presidente.

Art. 5 – L’Assemblea dei Soci
1. L‘Assemblea ordinaria dei Soci del Coordinamento è costituita da tutti i Soci specificati all’art. 3, ed è convocata dal Presidente a seguito della deliberazione del Direttivo Regionale almeno una volta all’anno, per l’approvazione del programma di attività e del bilancio consuntivo.
2. Può comunque essere convocata ogni qualvolta il Direttivo Regionale lo riterrà opportuno, ovvero qualora la convocazione venga richiesta da un terzo dei Soci.
3. Ogni Socio è rappresentato in Assemblea dalla persona fisica indicata all’atto dell’iscrizione, o da altra persona fisica indicata per iscritto al Direttivo Regionale prima dell’Assemblea.
4. Impossibilitato ad intervenire all’Assemblea, il Socio potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro Socio. Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe.
5. L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente o da altro componente del Direttivo Regionale e si intende validamente costituita, in unica convocazione, con la presenza di qualsiasi numero di Soci.
6. L’Assemblea delibera validamente, a maggioranza dei due terzi dei presenti, in merito a:
a) modifica dello Statuto e dei Regolamenti;
b) scioglimento del Coordinamento ed eventuale nomina di un liquidatore o di un comitato liquidatore per la devoluzione del patrimonio dello stesso.
7. L’Assemblea delibera validamente, a maggioranza assoluta dei presenti, in merito a:
a) approvazione del consuntivo annuale, udite le relazioni del Direttivo Regionale;
b) approvazione del programma delle attività e relativo quadro economico;
c) modifica della sede sociale;
d) eventuale revoca delle nomine sociali;
e) qualsiasi altro oggetto o argomento attinente gli scopi statutari.
8. L’Assemblea delibera validamente, a maggioranza relativa dei presenti, in merito a:
a) elezione dei membri del Direttivo Regionale.
9. I verbali delle Assemblee vengono redatti da un Segretario nominato di volta in volta dal Presidente e da lui sottoscritti. Debbono rimanere depositati presso la sede del Coordinamento in modo che ogni Socio possa prenderne visione.
10. Le deliberazioni assunte dall’Assemblea Generale sono immediatamente esecutive e divengono inoppugnabili dopo 60 giorni dalla loro adozione.

Art. 6 – Il Direttivo Regionale
1. Il Direttivo Regionale è composto da tre Soci eletti dall’Assemblea Generale e scelti fra coloro che si sono resi disponibili ad accettare la candidatura. La nomina ha carattere personale, per cui ogni Socio eletto sarà rappresentato dalla medesima persona per tutta la durata del mandato.
2. Il Direttivo ha mandato di anni tre, e i suoi componenti possono essere rieletti.
3. I componenti del Direttivo prestano la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso di eventuali spese sostenute per conto del Coordinamento o della Consulta Nazionale.
4. In caso sia necessario sostituire un componente del Direttivo nel corso del suo mandato, gli subentrerà nell’incarico il primo fra i non eletti della medesima votazione in cui il Socio fu nominato. La durata della sostituzione è pari al tempo residuo del mandato del Socio sostituito.
5. Il Direttivo nomina fra i suoi membri il Presidente, che rimane in carica per la durata del suo mandato in seno al Direttivo.
6. Il Direttivo si riunisce di regola due volte l’anno, o qualora il Presidente lo ritenga opportuno o gli altri suoi componenti lo richiedano.
7. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
8. Nei verbali delle sedute saranno riportati gli argomenti trattati all’ordine del giorno, tutte le deliberazioni prese e quant’altro richiesto dai singoli componenti del Direttivo.
9. Uno dei componenti del Direttivo esercita le funzioni di Segretario verbalizzante.
10. I verbali sono approvati dal Direttivo nella seduta immediatamente successiva a quella a cui si riferiscono, sottoscritti e controfirmati da chi ha presieduto la seduta.
11. Il Direttivo Regionale esercita l’amministrazione ordinaria del Coordinamento e, in particolare:
a) convoca l’Assemblea Generale e ne fissa l’ordine del giorno;
b) propone all’Assemblea eventuali modifiche dello Statuto e dei Regolamenti;
c) promuove le attività istituzionali del Coordinamento;
d) compila i consuntivi annuali, corredati di una relazione sull’andamento dell’esercizio;
e) propone all’Assemblea le attività da svolgere ed esegue gli incarichi stabiliti dall’Assemblea medesima;
f) nomina eventuali consulenti esterni al Direttivo, con specifiche deleghe per i diversi settori di attività;
g) nomina il Presidente.

Art. 7 – Il Presidente
1. Il Presidente tutela in generale gli interessi del Coordinamento, ne è il legale rappresentante e ne ha la firma.
Rappresenta il Coordinamento in giudizio in ogni grado di giurisdizione, convoca il Direttivo Regionale e dà esecuzione delle deliberazioni di questo e dell’Assemblea.
2. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito, caso per caso, da altro componente del Direttivo Regionale.
3. Il Presidente rappresenta il Coordinamento Veneto in seno al Comitato Direttivo nazionale della Consulta.

Art. 8 – Il patrimonio del Coordinamento
1. Il patrimonio del Coordinamento è costituito attraverso i contributi ordinari e straordinari dei Soci, di enti, società o privati destinati al Coordinamento per il Veneto della Consulta, e da qualsiasi altra forma di contribuzione economica o patrimoniale ottenuta dal Coordinamento medesimo.

Art. 9 – Durata dell’Associazione
1. La durata del Coordinamento è fissata fino al 31 dicembre 2050. In caso di scioglimento il patrimonio sociale e i valori risultanti dalla liquidazione, dedotte le passività, saranno devoluti ad altri enti con finalità analoghe.

Art. 10 – Clausola arbitrale
1. Per la definizione di ogni controversia che sorgesse in seno al Coordinamento in merito alla applicazione ed alla interpretazione del presente Statuto o dei suoi regolamenti, sia tra i Soci fra loro che tra questi e il Direttivo Regionale, verrà istituita una Commissione Arbitrale di tre persone, la quale deciderà inappellabilmente secondo equità, salvo il disposto degli artt. 827-832 del Codice di Procedura Civile.
2. Gli arbitri saranno nominati di volta in volta dalle parti, ciascuna di esse nominerà un arbitro ed il terzo sarà nominato di comune accordo, a norma degli artt. 810 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
3. L’incarico degli arbitri viene svolto a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Art. 11 – Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle altre norme vigenti in materia.
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Approvato nell’Assemblea Generale del Coordinamento del 18 settembre 2009 a Nebbiù di Cadore (BL)

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